TERMINI E CONDIZIONI

S.I.A.E.

Nella sezione “CONCERTO/ORIGINALE/MARCIABILE“, ogni opera presente sul sito “magnificistudio.it” è regolarmente depositata presso la S.I.A.E. dal rispettivo autore e tutti i diritti sono riservati.

Chi dirige l’esecuzione di opere musicali ha l’obbligo di redigere il programma musicale ai sensi dell’art. 51 del R.D. 18 maggio 1942 n. 1369 sotto riportato.

Nelle rispettive caselle del programma musicale devono essere riportati i soli brani eseguiti nel corso dell’intrattenimento e, per ciascuno, indicati:

  • il nome completo o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori (e non di quello dell’autore dei versi nè del cantante nè dell’orchestra nè della casa produttrice del disco);
  •  il titolo esatto di ogni composizione eseguita (e non il genere musicale: marcia, tango, ecc…);
  • la durata di esecuzione in minuti primi.

Art. 51 (Art. 175 della legge)

dal regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

1. Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l’obbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento.

2. Per quanto riguarda i programmi radiofonici, il termine di presentazione è determinato mediante accordi fra l’ente esercente e l’ufficio incaricato della esazione del diritto demaniale.

3. Agli effetti del controllo sulle esecuzioni pubbliche delle opere suddette registrate sulle pellicole in programmazione in spettacoli cinematografici, il produttore o il concessionario per le pellicole originariamente di produzione straniera, ha l’obbligo di comunicare all’ente incaricato della esazione del diritto, al momento della prima programmazione, l’elenco di ogni composizione musicale registrata sulla pellicola. Gli esercenti di spettacoli cinematografici hanno poi l’obbligo di comunicare al detto ente il programma con la semplice indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o concessionaria.

Modelli programma musicale

La Sezione Musica utilizza tre modelli di Programma Musicale:

 

  • Modello 107/OR (colore rosso) – esecuzioni dal vivo, con ballo, di complessi orchestrali o singoli pianobar; concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili [è quello che interessa generalmente ai complessi bandistici].
  • Modello 107/SM (colore verde) – esecuzioni musicali con strumento meccanico (juke boxes – radio – riproduttori fonografici o digitali con o senza amplificazione ecc.).
  • Modello 107/C (colore blu) – per i concerti di musica classica, jazz, di danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali.

Accetto le condizioni di licenza – DOWNLOAD